La flessibilità sembra essere diventata caratteristica non solo del mercato del lavoro, ma anche delle norme dettate per regolamentarlo, se è vero che dopo poco tempo dall’entrata in vigore della riforma attuata con la L. 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), il legislatore è dovuto intervenire immediatamente con una serie di correttivi apportati con il D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012. Come non bastasse, tutte le forze politiche che avevano accompagnato l’approvazione parlamentare del corpus normativo — intervenuto dopo quaranta anni sul cuore della disciplina lavoristica — già annunciano grandiosi progetti di riforma, evidentemente convinte che basti intervenire sulla leva normativa, per sollevare un mercato del lavoro depresso dalla mancanza di interventi strutturali in altri settori dell’economia.Tra gli scopi proclamati della riforma vi è quello della lotta al precariato, sorprendentemente combattuto favorendo l’«elasticità», così in entrata come in uscita, dal mondo del lavoro, ed elevando l’apprendistato a canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.Particolarmente incisivo è stato l’intervento sulla disciplina dei licenziamenti, se è vero che l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, per anni baluardo intoccabile a difesa della stabilità del posto di lavoro, è stato profondamente ritoccato, degradando di fatto il reintegro nel posto di lavoro da regola ad eccezione e sancendo un forte arretramento della tutela dei diritti dei lavoratori.L’efficacia di tali interventi, innestati su un mastodontico apparato normativo che ha conservato quasi intatte le numerose figure contrattuali che favoriscono un indiscriminato uso delle partite IVA per coprire in concreto forme di impiego a tutti gli effetti di natura subordinata, è apparsa a molti commentatori quantomeno dubbia.Il tempo, come sempre, fornirà le risposte agli interrogativi che già si affacciano, numerosi, nelle aule di giustizia.Si rende comunque necessario dare alle stampe una nuova edizione del codice del lavoro, allo scopo di offrire agli operatori del diritto un maneggevole strumento orientativo per seguire le innovazioni succedutesi a ritmo frenetico nel corso dell’ultimo anno, peraltro secondo lo schema degli interventi frazionati su norme esistenti, che certo non giova alla sistematicità del quadro di insieme.Basti elencare gli interventi normativi di cui si è dato conto nel volume, per comprendere l’ampiezza e la portata delle innovazioni.E così si ricordano, oltre ai precedenti già citati:– la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);– la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;– il d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;– il d.lgs. 13 marzo 2013, n. 32, di attuazione, tra l’altro, di direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro;– il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.L’opera ha mantenuto la formula di presentazione sistematica-cronologica dei provvedimenti legislativi, tratto distintivo rispetto alle raccolte normative di carattere meramente compilativo e da sempre prezioso ausilio per studenti, partecipanti a pubblici concorsi, magistrati, avvocati, consulenti del lavoro ed altri operatori del settore.
Anche per la intelligente e pronta (e pertanto insostituibile) collaborazione della redazione, fonte di preziosi suggerimenti per gli autori, il lavoro, ricco di note e richiami intertestuali, si completa con un utilissimo corredo di indici sistematico, analitico e cronologico.