L’attuale edizione del codice commentato vede la luce in una situazione di grande incertezza.
Il dibattito sulla nuova disciplina delle intercettazioni e sulle collegate sanzioni per la loro pubblicazione sui giornali, dopo alterne vicende, ha avuto un momento di pausa, anche a seguito delle preoccupazioni manifestate dal Presidente della Repubblica.
Lasciando il terreno del futuro, e rivedendo quanto è successo in questo ultimo anno, va anzitutto citato il c.d. lodo Alfano, che ripropone sotto altra veste il già approvato (e poi dichiarato incostituzionale) lodo Schifani, cioè il provvedimento che «blocca» i processi alle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidenti delle due Camere). Il progetto è divenuto legge (L. 23-7-2008, n. 124) in un tempo record: presentato il 2 luglio 2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio, entrando in vigore il giorno successivo, giusto in tempo per bloccare il processo pendente a Milano a carico del Presidente del Consiglio. Con la medesima rapidità, però, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale (Tribunale di Milano, ordinanze del 27 settembre e del 5 ottobre 2008), che tuttavia attende ancora la pronuncia da parte della Corte.
Vi sono stati vari «pacchetti» sicurezza: un primo provvedimento risale al luglio 2008 (L. 24-7-2008, n. 125), e ha assegnato alla procura distrettuale (e relativo Gip) anche i procedimenti in materia di terrorismo, nonché ampliato il termine per la presentazione dell’imputato al giudizio direttissimo obbligatorio. Riscrivendo l’art. 132bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p., sono stati indicati alcuni criteri di priorità nell’articolazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi: di conseguenza, l’art. 2ter della legge disciplina la sorte dei processi che subiscono un arresto, che non può superare i diciotto mesi, con sospensione dei termini di prescrizione. Da segnalare l’art. 12ter del provvedimento, che impedisce a chi sia stato condannato definitivamente per associazione mafiosa o per associazione contrabbandiera ovvero per associazione in materia di droga di richiedere per il nuovo processo cui viene sottoposto il patrocinio a spese dello Stato. Viene anche soppresso l’obbligo per il giudice di provvedere immediatamente, se la richiesta di patrocinio viene presentata in udienza.
Altro pacchetto sicurezza veniva approvato con la L. 28-11-2008, n. 186, e il tema della sicurezza compariva anche nei provvedimenti di cui alle LL. 23-4-2009, n. 38 e 15-7-2009, n. 94 (quest’ultima accompagnata da una preoccupata lettera del Presidente della Repubblica).
Mentre la riforma sulla giustizia subiva un rallentamento, veniva approvato da una ramo del Parlamento (con un non trascurabile contributo dell’opposizione) il progetto di legge sulle intercettazioni, che se diventerà legge così come è oggi formulato, renderà del tutto inutile l’attività di intercettazione, alla quale vengono equiparate anche le videoriprese non sonore e l’acquisizione dei tabulati, con tutte le conseguenze che possono immaginarsi, attesa la necessità degli «evidenti indizi di colpevolezza», e quindi della già avvenuta individuazione di un probabile colpevole.
Questo, a grandi linee, l’odierna situazione, che tuttavia è in evoluzione e, come al solito, ha richiesto una rivisitazione di tutto l’apparato giurisprudenziale, per adeguarlo al novum introdotto.
La ricerca degli argomenti e delle massime è resa agevole dal ricco indice analitico e dalla ripartizione in paragrafi delle massime, nonché dall’uso del neretto per rendere più evidente il tema della sentenza.
Particolare cura è stata posta nel riportare le decisioni della Corte Costituzionale di rigetto per manifesta infondatezza.