Tra le tematiche oggetto della monografia, di particolare interesse è quella della competenza del giudice di pace sui provvedimenti di espulsione in via amministrativa degli stranieri ai sensi della 1. n. 286/1998 così come modificata dalla L. n. 271/2004.
In proposito, alla luce anche di quanto segnalato nel testo, risulta evidente come il legislatore abbia calibrato il procedimento di convalida di cui all'art. 13, comma 5-bis, del suindicato provvedimento legislativo tenendo conto della copertura costituzionale dèll'art. 13 Costo
Perciò, rispetto alle normali caratteristiche del procedimento civile speciale di natura contenziosa ex artt. 737 ss. c.p.c., nella prospettiva della corrispondente giurisprudenza costituzionale, sono stati modificati tutti i profili della sequenza procedimentale che non consentono di rispettare le cadenze della citata norma costituzionale.
Tra i corollari di siffatta logica di intervento legislativo dovrebbe collocarsi, per esempio, in materia di avviso al difensore dello straniero, l'applicazione in via analogica della disciplina della convalida di misure precautelari e, quindi, nell'ottica della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, rispetto al concetto di "non reperimento" del difensore dovrebbe ritenersi sufficiente l'adeguatezza del mezzo funzionale di comunicazione.
Anche le norme da applicare a tutela dell'imparzialità ed indipendenza del giudice, come nel processo penale, dovrebbero seguire la natura dell'interesse tutelato nel procedimento che è un interesse alla libertà. Nella stessa prospettiva è degno di rilievo il fatto che nell'adattare alla situazione della convalida dell'espulsione dello straniero il rito ex artt. 737 sS. c.p.c. non si è reso operante il principio della domanda di natura civilistica perché rispetto all'interesse alla libertà da tutelare si è ritenuta necessaria una integrale rivalutazione del provvedimento da convalidare a prescindere dall'onere dell'istante di individuazione degli specifici aspetti da sottoporre al giudice di pace.
Ulteriore corollario della segnalata attrazione del procedimento in una dimensione attenta alla tutela dell'interesse personale dello straniero sta nel fatto che anche l'efficacia del giudicato conseguente alla decisione - almeno sul piano sostanziale - dovrebbe essere quella tipica di un provvedimento sulla libertà personale per cui non si spiegherebbe evidentemente la tipica estensione dello stesso, di marca civilistica, agli aventi causa dell'immediato destinatario della delibera.
Ancora, non sembra conciliabile con la natura della situazione tutelata la possibilità di dichiarare l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 181 c.p.c.