Apetti pratici, casistica e profili operativi - • D.M. 180/2010 • Proposta di regolamento del C.F.N. • Formulario
In un Paese civile gli strumenti di conciliazione non dovrebbero esistere, perché rappresentano la forma più eclatante di privatizzazione dei conflitti. L’unica giustizia possibile resta quella statale, perché assicura l’imparzialità di giudizio e la realizzazione, almeno tendenziale, del principio-santuario dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e l’unica conciliazione «giusta» è quella che si svolge davanti a un giudice.Il D.Lgs. 28/2010, invece, si muove nella direzione opposta, e non è certo il rimedio all’inefficienza della giustizia; piuttosto, è la conferma della debacle della politica giudiziaria degli ultimi anni, che ha reso la giustizia civile, come l’istruzione pubblica e la sanità, un settore in forte crisi.La scarsità delle risorse finanziarie e l’alto tasso di contenzioso (dovuto, tra l’altro, all’enorme numero di avvocati) costringono il processo civile, oramai da molti anni, in una condizione di collasso: nel rapporto Doing Business 2011, della Banca Mondiale, la giustizia italiana è collocata al 156° posto, dopo Angola, Gabon e Guinea. Inoltre, il nostro Paese, spiega ancora il leader dell’Anm, «figura tra i peggiori quanto a durata delle procedure: 1210 giorni necessari per recuperare un credito, e i ritardi costano alle imprese 2,3 miliardi di euro l’anno, una tassa occulta di circa 371 euro per azienda che ricade su imprenditori, fornitori, clienti e consumatori.È evidente, perciò, che il D.Lgs. 28/2010 costituisce soltanto un blando palliativo per alleggerire il carico del contenzioso e tentare di garantire una forma minima di tutela ad alcuni diritti che, altrimenti, a causa dei tempi della giustizia, resterebbero insoddisfatti (si pensi, ad es., ai diritti dei condòmini, ai diritti dei pazienti danneggiati da errori medici, alle pretese risarcitorie delle vittime dei sinistri stradali, ecc.).La mediazione/conciliazione si colloca a metà strada tra gli strumenti negoziali che non coinvolgono terzi (la transazione) e gli strumenti nei quali il terzo coinvolto ricalca, quanto a qualità soggettive e a tipo di attività, la figura del giudice statale (l’arbitrato). Dei primi la conciliazione condivide la natura di accordo tra le parti, dei secondi le qualità soggettive del terzo coinvolto.Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 28/2010 si sottolinea l’obbligo, per l’avvocato, di informare i propri clienti della possibilità di avvalersi dello strumento di mediazione al fine di «pubblicizzare» lo strumento conciliativo e favorire la soluzione bonaria delle liti. Quest’obbligo, però, tradisce una certa dose di ingenuità del legislatore, poiché chiunque conosca gli avvocati sa bene che tale obbligo si esaurirà in una pigra modifica della procura stampigliata sul timbro, con l’aggiunta della dichiarazione di avvenuta informativa senza che il cliente venga realmente informato su quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.Il presente volume si rivolge a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al procedimento di mediazione (organismi, parti, avvocati ecc.), soffermandosi in maniera dettagliata sulle singole materie oggetto di mediazione e descrivendo accuratamente il procedimento in tutte le sue fasi, con un utile formulario in appendice.Inoltre, si dà atto del travaglio giurisprudenziale subito dal d.m. 180/2010 (che disciplina i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione), delle prime indicazioni operative emanate dal Ministero del lavoro in ordine alla mediazione davanti alle Direzioni provinciali e dei primi arresti giurisprudenziali relativi al d.lgs. 28/2010.Infine, in allegato pubblichiamo la circolare 34-C/2010, con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha divulgato il modello di regolamento per gli organismi di mediazione costituiti dai Consigli dell’ordine degli avvocati. Il modello vuole essere uno strumento operativo di ausilio in favore dei Consigli degli ordini degli avvocati che, anche in forma associata, vogliano istituire un organismo di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 e del d.m. 180/2010.L’idea di un modello unico risponde all’esigenza di ricevere assistenza nella fase di costituzione degli organismi, ma anche alla convinzione che l’uniformità di regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca una garanzia per il cittadino.