Tutela civile, penale e profili deontologici - Nel CD-Rom: • Formulario • Normativa
Questa nuova edizione del manuale sulla Responsabilità del medico, tiene conto delle numerose novità intervenute negli ultimi tre anni sul versante normativo e giurisprudenziale.
La stesura del libro era stata sollecitata, nel 2007, dalle drammatiche vicende di alcuni malati terminali ai quali il legislatore non concede il diritto di morire.Sul piano giuridico l’atteggiamento del legislatore è privo di fondamento.Il consenso informato, espressione del principio personalistico che anima il nostro ordinamento (artt. 2, 13, 32 Cost.), si pone come legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, e consente al paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di interrompere la terapia in ogni momento, anche nella fase terminale della propria esistenza. Il diritto alla salute, infatti, implica anche la tutela del suo risvolto negativo, cioè il diritto di perdere la salute, di non curarsi, insomma il diritto di morire.La parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impone, inoltre, che il diritto di morire venga riconosciuto anche a coloro i quali, a causa del proprio stato di incoscienza, non siano in grado di manifestare la propria volontà e abbiano manifestato un tale convincimento per iscritto o con la propria condotta di vita. La giurisprudenza ammette, ad esempio, la nomina di un amministratore di sostegno affinché, in nome e per conto del beneficiario, neghi il consenso all’effettuazione di trattamenti sanitari, oppure solleciti il personale medico a effettuare le cure palliative più efficaci, compreso l’utilizzo di farmaci oppiacei, qualora il beneficiario dovesse trovarsi in stato vegetativo o terminale, che lo costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.La L. 38/2010 rappresenta un primo passo verso la tutela dei pazienti affetti da malattie croniche ed evolutive, riconoscendo il diritto alla somministrazione delle cure palliative (rivolte a pazienti con patologie caratterizzate da un’evoluzione inarrestabile e da una prognosi infausta) e della terapia del dolore (rivolte a pazienti con malattie croniche per la soppressione e il controllo del dolore) in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali.Si affrontano, inoltre, le tematiche «classiche» della responsabilità medica. Anzitutto, è stato dedicato ampio spazio alla posizione di garanzia del personale sanitario nei confronti del paziente, che ricalca la distinzione elaborata in sede penale tra posizione di protezione, che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrità, e posizione di controllo, che impone di neutralizzare le fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto.Nel volume, inoltre, viene esaminata la natura «paracontrattuale» della responsabilità del medico, entrata a pieno titolo nel diritto vivente fin da Cass. 589/1999.Un altro tema particolarmente delicato, affrontato dal legislatore con quell’immancabile dose di inciviltà che lo contraddistingue ormai da molti anni, è quello della procreazione medicalmente assistita, nella duplice veste della fecondazione artificiale omologa ed eterologa.La L. 40/2004 vieta la fecondazione eterologa e la diagnosi preimpianto, costringendo molte coppie a recarsi all’estero per esercitare un diritto inviolabile, qual è il diritto alla procreazione cosciente e consapevole, che trova accoglienza nell’art. 2 della Costituzione.Anche su questo versante la giurisprudenza ha rimediato alle norme sbagliate del legislatore: gli interventi della giurisprudenza amministrativa sulle linee guida e della Corte costituzionale (in particolare, con la sent. 151/2009) hanno cancellato il divieto di diagnosi preimpianto previsto dalle linee-guida, e hanno riconosciuto un ruolo centrale alla salute della futura gestante e al suo interesse a conoscere se il feto sarà malato, tramite, appunto, la diagnosi preimpianto, per non giungere alla conseguenza aberrante di impiantare un embrione malato per poi procedere all’interruzione della gravidanza.Resta, invece, il divieto di fecondazione eterologa: il tribunale di Milano (sent. 23-11-2009) ha respinto la questione di legittimità costituzionale della L. 40/2004, laddove vieta la fecondazione eterologa, affermando che «non esiste nel nostro ordinamento una norma che affermi l’esistenza di un diritto insopprimibile a procreare» e «per questo motivo il ricorso alla fecondazione di tipo eterologo non è consentito nel nostro ordinamento».Anche il danno da nascita indesiderata è entrato ormai a pieno titolo nei massimari di giurisprudenza. Indipendentemente dalla possibilità di abortire, una corretta informazione da parte del medico può mettere i genitori in condizione di prepararsi adeguatamente alla nascita del bambino malformato, per cui, in caso di omessa informazione dovuta all’omessa diagnosi di malformazione del feto, entrambi i genitori hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, e il padre ha diritto a un risarcimento autonomo e non, come ritenuto in passato, a un danno «riflesso», derivante cioè dalle sofferenze della madre.A queste tematiche si affianca un’analisi dettagliata del nesso di causalità, dei danni risarcibili, della responsabilità medica d’equipe, della responsabilità dell’infermiere e di altre questioni tradizionalmente considerate «minori», quali il comparaggio, la responsabilità del medico penitenziario e l’attività extramuraria.