Direttiva 98/6/CE (prezzi dei prodotti) – Direttiva 2019/771/UE (vendite mobiliari) - Direttiva UE 2024/1799 (riparazione dei beni) – Regolamento CE 765/2008 (accreditamento) - Regolamento UE 2019/1020 (vigilanza del mercato) – Regolamento UE 2023/988 (sicurezza dei prodotti)
La vendita mobiliare costituisce l’archetipo negoziale sul quale è stato in larga misura modellato e costruito il diritto UE dei contratti dei consumatori. Nei 40 anni successivi alla pubblicazione della pioneristica direttiva 85/577/CEE (poi sostituita ed abrogata dalla direttiva 2011/83/UE) il legislatore europeo è intervenuto in più occasioni per incrementare, riformare ed aggiornare le disposizioni UE applicabili ai contratti di vendita mobiliare b-to-c, con una serie di direttive alle quali si sono recentemente aggiunti anche regolamenti destinati ad avere un rilevantissimo impatto sulla distribuzione e sulla commercializzazione di beni mobili destinati a consumatori.
Alle vendite mobiliari b-to-c si applicano, naturalmente, le discipline generali inserite nella direttiva 93/13/CEE (clausole abusive), nella direttiva 2005/29/CE (pratiche commerciali sleali) e negli artt. 1-16, 19 e 21ss. della direttiva 2011/83/UE (diritti dei consumatori), cui sono dedicati i primi due volumi della Collana.
A queste discipline generali si affiancano ed aggiungono le discipline specificamente e precipuamente riguardanti le sole vendite mobiliari b-to-c: oltre agli artt. 18 e 20 della direttiva 2011/83/UE (obbligazione di consegna e il passaggio del rischio), la fondamentale 2019/771/ UE, che armonizza le regole concernenti la responsabilità contrattuale del venditore per i difetti materiali e giuridici del bene mobile consegnato al consumatore e regolamenta le garanzie convenzionali.
Strettamente connesse con la regolamentazione del contratto di vendita mobiliare sono poi le discipline contenute nella direttiva UE 2024/1799 sulla riparazione dei beni e nel regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza dei prodotti, che attribuiscono al consumatore rimedi privatistici direttamente esperibili nei confronti del fabbricante o dell’importatore nell’ipotesi in cui il bene acquistato manifesti un difetto di conformità del quale il venditore non possa essere chiamato a rispondere contrattualmente ovvero venga fatto oggetto di una misura di richiamo adottata in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti e delle caratteristiche occorrenti per poter essere considerato un prodotto sicuro.
Infine, grande rilevanza sul mercato dei beni mobili destinati ai consumatori rivestono la direttiva 1998/6/CE sulla indicazione dei prezzi dei prodotti, nonché il regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e il regolamento CE 765/2008 in materia di accreditamento.